Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26008 - pubb. 08/10/2021
Liquidazione del patrimonio: il pignoramento presso terzi in corso deve essere sospeso
Tribunale Verona, 04 Febbraio 2021. Est. Rizzuto.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Pignoramento dello stipendio – Sospensione
Con riferimento alla richiesta di sospensione e revoca della trattenuta da pignoramento dello stipendio, si osserva che la natura concorsuale della procedura di liquidazione del patrimonio, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l’applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum.
La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall’art 42 LF (a mente del quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura.
Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale; principio che, per analogia, può trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento. D’altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l’inserimento dell’art. 1 bis dell’art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020.
La procedura di liquidazione del patrimonio ha quindi l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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