Accordo di composizione della crisi ed eliminazione degli effetti dell'atto in frode ai creditori
Tribunale di Salerno, 20 Novembre 2021. Pres., est. Jachia.
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Controllo del giudice – Atti di frode – Eliminazione degli effetti
In sede di ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice, in base alla nuova formulazione dell'art. 3, comma 3, l. 3/2012, deve controllare non solo la completezza della documentazione al fine di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore, ma anche per verificare se risulti che il debitore abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Benché costituisca atto di frode ai creditori la stipula del contratto di affitto di azienda la cui esistenza sia stata taciuta ai creditori, l'eliminazione dal contratto della clausola che preveda il diritto di prelazione a favore dell'affittuario e la disponibilità del debitore a fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla situazione del patrimonio personale e di quello che costituisce l'impresa individuale da lui esercitata consentono di ritenere eliminato l'ostacolo alla omologazione dell'accordo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)