Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29707 - pubb. 13/09/2023

Sull’utilizzo dell’autovettura nella liquidazione controllata

Tribunale Prato, 02 Agosto 2023. Pres. Brogi. Est. Capanna.


Liquidazione Controllata – Beni esclusi dalla procedura – Autovettura del ricorrente – Impignorabilità relativa – Sussistenza – Carattere strumentale del bene – Spossessamento immediato – Esclusione



Nella procedura di liquidazione controllata l’art. 268 co.4 let. d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”, tra cui rientra senz’altro l’autovettura utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell’art. 515 ult. comma c.p.c
Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori.
Tuttavia, stante l’evidente natura di bene strumentale utile per l’esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 let. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l’uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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