Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30731 - pubb. 28/02/2024
Applicazione ratione temporis e nuovi requisiti del cram down
Tribunale Bergamo, 31 Gennaio 2024. Pres. Scibetta. Est. Magrì.
Accordi di ristrutturazione – Cram down – Modifica di cui all’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023 n. 69, convertito in legge 10/08/2023 n. 103 – Applicazione ratione temporis – Requisiti
A partire dal 14 giugno 2023, non è più possibile chiedere l’omologa degli accordi di ristrutturazione secondo la disciplina dell’art. 63, comma 2 bis CCI, dovendosi invece applicare il secondo e terzo comma dell’art. 1 bis del D.L. 13/06/2023 n. 69, convertito in Legge 10/08/2023 n. 103.
Secondo tale disposizione, il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione in assenza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria (cram down), solo in presenza delle seguenti condizioni congiuntamente considerate:
a) che l’accordo non abbia carattere liquidatorio;
b) che l’adesione dell’Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori;
c) che il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione sia pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;
d) che la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione finanziaria sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) che il soddisfacimento dei crediti dell’Amministrazione finanziaria sia di almeno il 30% dell’ammontare del suo credito, con la precisazione che per il caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione sia inferiore ad un quarto del totale dei crediti, il credito dell’Amministrazione finanziaria deve essere soddisfatto per almeno il 40% del suo ammontare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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