Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6643 - pubb. 24/10/2011
Conferimento alla massa concordataria di beni di terzi mediante costituzione di trust, concordato senza classi e pagamento integrale di particolari creditori chirografari
Tribunale Pescara, 11 Ottobre 2011. Est. Filocamo.
Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo svolta dalle liquidatore volontario della proponente - Conferimento alla massa concordataria dei beni di altre società mediante costituzione di trust - Attribuzione al commissario giudiziale della funzione di protector ed al liquidatore volontario quella di trustee - Concordato senza classi - Pagamento integrale di particolare categoria di creditori chirografari.
Il caso in sintesi. Il concordato preventivo omologato dal Tribunale di Pescara non prevede la figura del liquidatore giudiziale e ciò allo scopo di beneficiare del know-how tecnico/commerciale del rappresentante legale della società nelle operazioni di liquidazione di particolari macchinari nonché di contenere le spese di procedura, posto che per tali attività il liquidatore volontario ha rinunciato ad ogni compenso.
Altro aspetto di interesse riguarda il fatto che una terza società conferisce il proprio patrimonio a favore della massa concordataria (la quale ne potrà beneficiare dopo che siano stati pagati i creditori della conferente) in un trust auto dichiarato, ove il commissario giudiziale assume la veste di protector ed il liquidatore quella di trustee. La coincidenza delle figure del commissario giudiziale della procedura e di protector del trust eleva la capacità di controllo e di vigilanza sull’attività liquidatoria e consente altresì un ulteriore contenimento dei costi.
Il concordato in argomento si caratterizza, altresì, per l’assenza di divisione in classi dei creditori chirografari, pur considerando che la proposta, accettata dalla maggioranza dei creditori, prevede per alcuni chirografari il pagamento in misura integrale (rispetto alla misura parziale prevista per altri dello stesso rango). Tale pagamento integrale è ottenuto mediante la destinazione a detti soggetti della eccedenza (rispetto alla percentuale prevista per i creditori chirografari della proponente) del risultato della liquidazione dei beni conferiti in trust della terza società. (Luca Cosentino) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Luca Cosentino
Massimario, art. 160 l. fall.
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