Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 815 - pubb. 01/01/2007
Cessione di azione bancaria e revocatoria
Tribunale Milano, 08 Giugno 2000. .
Cessione di azione bancaria e revocatoria.
Nel caso in cui un istituto di credito conferisca, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., l'intero complesso aziendale bancario ad una società a responsabilità limitata e quest'ultima assuma, in seguito a diverse modificazioni della ragione sociale, la stessa denominazione della banca cedente, come pure, in seguito ad un aumento di capitale, si trasformi in società per azioni e svolga la sua attività bancaria nella sede sociale che era della banca cedente, con lo stesso nome, lo stesso codice ABI e con lo stesso codice operativo della Borsa Valori, il cessionario è successore solo dei debiti e crediti già sorti nel momento della cessione dell'azienda bancaria. Il cessionario difetta di legittimazione passiva rispetto alle azioni revocatorie relative a rimesse revocabili pervenute all'istituto di credito cedente, in quanto la responsabilità per le azioni revocatorie non è compresa nel coacervo di crediti e debiti oggetto della cessione di azienda bancaria.
omissis
Svolgimento del processo
Il curatore del fallimento Fraccari Giancarlo soc. per az. previa autorizzazione del giudice delegato, con atto di citazione notificato in data 18 marzo 1998, conveniva in giudizio il Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. chiedendo che l'intestato tribunale dichiarasse l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallim. di rimesse aventi natura solutoria per l'importo complessivo di lire 3.707.722.043 intervenute nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 20 aprile 1993 atteso che la Banca era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la fallita. La curatela chiedeva quindi la revoca ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fallim. del mandato irrevocabile alla negoziazione di una polizza commerciale della soc. per az. Caboto dell'importo di lire 2.000.000.000, che la Banca allo scadere della polizza aveva trattenuto. Chiedeva infine la curatela la restituzione delle somme oltre a rivalutazione monetaria e interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla data del pagamento al saldo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del convenuto in quanto soggetto diverso da quello con il quale la società fallita aveva intrattenuto i rapporti oggetto delle domande, nel merito contestava integralmente le domande delle quali chiedeva il rigetto con la rifusione delle spese.
All'udienza fissata per gli adempimenti ex art. 183 cod. proc. civ. per il fallimento compariva il curatore e per la banca convenuta il difensore, munito di procura speciale, e veniva esperito, invano, il tentativo di conciliazione.
Dimessi documenti ed esperite le prove orali richieste dalla difesa del fallimento attore, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione. Decorso il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria, la causa viene decisa come segue.
Motivi della decisione
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della Banca convenuta con la comparsa di costituzione e risposta è fondata.
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta che il Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. qui convenuto, è soggetto distinto e diverso da quello, pure denominato Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. che intrattenne rapporti con la Fraccari soc. per az.-
Le fasi dell'operazione che ha determinato il trasferimento dell'azienda di credito possono essere così sintetizzate:
- con delibera assembleare del 18 dicembre 1997 il Banco Ambrosiano Veneto soc. per az., con sede in Vicenza, ha mutato con effetto dal 1° gennaio 1998 la propria denominazione sociale in Banca Intesa soc. per az. fissando la sede in Milano piazza Ferrari 10;
- con delibera assembleare del 27 luglio 1997 la soc. a resp. lim. Eurogrind con effetto dal gennaio 1998 ha mutato la propria denominazione sociale in Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. trasferendo la sede sociale in Vicenza;
- con atto lo gennaio 1998 il Banco Ambrosiano Veneto ha conferito alla Eurogrind soc. a resp. limo l'intero complesso aziendale.
Dalla complessa operazione sopra descritta emerge senza ombra di dubbio come i rapporti commerciali con la Fraccari, da cui traggono origine le azioni revocatorie, non ebbero luogo con l'attuale Banco Ambrosiano Veneto. Al momento del conferimento dell'azienda il rapporto contrattuale con la Fraccari era ormai cessato da tempo e tra l'altro non esisteva alcun debito della società conferente verso il fallimento che potesse in qualche modo essere oggetto di cessione. Superfluo ricordare la natura costituiva della sentenza di revoca che comporta inevitabilmente come prima che l'azione venga intrapresa dalla curatela non esista alcun diritto di credito della massa che sorge solo all'esito della sentenza.
Da ciò consegue come al momento del trasferimento, mediante conferimento, dell'azienda bancaria da Banco Ambrosiano Veneto a Eurogrind non sussisteva in capo alla conferente alcuna posizione debitoria connessa con il rapporto intrattenuto con la Fraccari in bonis, non essendo a quella data intervenuta alcuna pronuncia.
La pacifica natura costitutiva della sentenza di revoca conferma che il preteso credito della curatela non risultava, né poteva presumibilmente risultare, dalle scritture contabili obbligatorie e ciò evidenzia che la conferitaria non ha ricevuto alcuna posizione debitoria riguardante i rapporti con la Fraccari.
La contestazione sollevata sul punto dalla difesa della curatela e volta a far valere il fatto che il fallimento ha notificato l'atto di citazione al Banco Ambrosiano Veneto cessionario, nel termine di tre mesi previsti dall'art. 58 T.U.B., cioè nel periodo in cui cedente e cessionario sono solidalmente responsabili, non risulta fondata trovando il limite nel principio per il quale è necessario che si tratti di crediti che abbiano formato oggetto dell'atto di cessione. La disposizione invocata assolve alla funzione di consentire ai creditori del cedente, per un periodo di tempo limitato, di ottenere l'adempimento del loro credito, a scelta, anche dal debitore originario, in luogo dal solo cessionario dell'azienda bancaria a condizione che il credito abbia formato oggetto della cessione.
Il dato letterale della disposizione richiamata («creditori ceduti») porta ad escludere l'operatività della norma al caso sottoposto all'attenzione del tribunale dal momento che il fallimento, che ha esperito una azione di natura costitutiva, non è mai stato creditore del cedente in epoca antecedente alla cessione e non può quindi divenire creditore del cessionario.
A ciò si aggiunga come non risulti alcun accollo esterno da parte della conferitaria di eventuali debiti futuri con la conseguenza che non è applicabile l'istituto dell'adesione del preteso creditore ai sensi dell'art. I 1273 cod. civ.-
L'accoglimento della eccezione della carenza di legittimazione passiva esclude che si possa esaminare il merito delle domande avanzate dalla curatela del fallimento Fraccari.
In ordine alla regolamentazione delle spese si ritiene sussistano fondate ragioni per compensarle. Invero la complessa ed articolata operazione che ha portato il trasferimento dell'azienda di credito dal Banco Ambrosiano soc. per az. al altro soggetto sempre denominato Banco Ambrosiano Veneto soc. per az. se risponde a logiche di politica commerciale (si trattava della cessione di una banca con innumerevoli sportelli) dall'altro crea nei terzi confusione in modo assai inquietante anche per le diverse strategie difensive adottate dalla Banca (superfluo ricordare che il difetto di legittimazione non viene sempre eccepito).
omissis