Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15399 - pubb. 05/07/2016

L'informazione al cliente sulla natura e i rischi dell'operazione finanziaria deve essere effettiva

Appello Napoli, 25 Novembre 2015. Est. Notaro.


Contratti di borsa – Acquisto di titoli a rischio – Obblighi informativi a carico della banca – Contenuto

Contratti di borsa – Acquisto di titoli a rischio – Violazione degli obblighi informativi a carico della banca – Risarcimento del danno – Prova del nesso causale

Contratti di borsa – Acquisto di titoli a rischio – Conflitto di interessi tra intermediario e investitore – Presupposti



Trattandosi di investitori non qualificati, non vengono meno gli obblighi informativi previsti dal reg. Consob circa la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione che si intende porre in essere, giacché in caso contrario comunque non si può ritenere che il cliente abbia effettuato una scelta consapevole sul tipo di investimento praticato.
Sicché non è sufficiente la mera descrizione dell’operazione né la semplice avvertenza che si limiti a far generico riferimento all’inadeguatezza dell’operazione rispetto alle informazioni ricevute, dovendo l’idoneità dell’informazione essere valutata in stretta correlazione con l’adeguatezza dell’operazione oltre che in relazione alle caratteristiche soggettive del cliente.
L’obbligo in questione, proprio perché rivolto a regolare la singola operazione, non può ritenersi assolto attraverso la mera sottoscrizione di moduli prestampati che contengano avvertenze di tipo stereotipato senza che perciò sia stata documentata la concreta informazione tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto.
A fortiori è evidente che vanno fornite informazioni corrette sul titolo acquistato. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

In materia di responsabilità risarcitoria invocata per inadempimento dei doveri informativi della banca in relazione ad operazioni di investimento, grava sul cliente la prova della sussistenza del nesso causale, dimostrando che se avesse ricevuto una corretta informazione sulla natura del titolo acquistato si sarebbe astenuto dal disporre l’ordine di acquisto.
Trattandosi di prova di un fatto negativo, questa può essere ricavata presuntivamente con ogni mezzo ed anche in senso logico. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

In materia di conflitto d’interessi, ciò che va valutata è la posizione in cui l’intermediario finanziario – in quanto rappresentante del cliente – si trova rispetto alla singola operazione. È con riferimento a questa che deve sussistere l’interesse contrastante dell’intermediario.
Non rileva, a questi fini, il mero indiretto vantaggio che il rappresentante possa ricevere dalla conclusione del contratto, vantaggio legato ad altri e differenti rapporti che, contemporaneamente, abbia con l’emittente dei titoli o altra società del gruppo. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Chicoli


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