Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30468 - pubb. 20/01/2024

Professione forense: per integrare l'incompatibilità è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale diverso da quello consentito

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Dicembre 2023, n. 35981. Pres. D'Ascola. Est. Mancino.


AVVOCATO - Incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 - Mera iscrizione in albo professionale - Configurabilità - Svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente - Necessità - Esclusione - Fattispecie



In tema di professione forense, per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l'iscrizione all'albo degli avvocati era incompatibile con quella all'albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria). (massima ufficiale)




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