Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12344 - pubb. 01/04/2015
Trust con attribuzioni di denaro: si applica l'imposta sulle successioni e donazioni nella parte in cui prevede la costituzione di vincoli di destinazione
Cassazione civile, sez. VI, 18 Marzo 2015, n. 5322. Est. Angelina-Maria Perrino.
Vincoli di destinazione - Trust - Attribuzione di denaro destinata ad essere investita a beneficio di terzi - Imposta sulle successioni e donazioni
Vincoli di destinazione - Imposta sulle successioni e donazioni - Presupposto impositivo - Predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento dei fini voluti dal disponente
Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunto come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di denaro, conferito in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nell'imposta sulle successioni e donazioni relativa a vincoli di destinazione, il presupposto impositivo, a differenza che nell'imposta tradizionale avente ad oggetto i trasferimenti, è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente finisce con l'impoverirsi stabilendo che detta utilità sia sottratta all'esercizio delle proprie facoltà proprietarie per essere gestita da altri (trustee) a beneficio di terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
“Il trust in Italia”
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