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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26252 - pubb. 03/12/2021.

Iscrizione alla Cassa avvocati e termine per le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 04 Novembre 2021, n. 31754. Pres. Berrino. Est. Cavallaro.

Avvocato - Previdenza - Iscrizione alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense - Verifica della continuità nell'esercizio della professione ex art. 22 della l. n. 576 del 1980 - Termine quinquennale di decadenza - Decorrenza - Dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del professionista


In tema di trattamento pensionistico degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità nell'esercizio della professione, previsto dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980, ai fini dell'anzianità dell'iscrizione, ha natura decadenziale e decorre dalla data in cui il professionista ha presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva funzionale all'esercizio della potestà di verifica. (massima ufficiale)

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