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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26421 - pubb. 15/01/2022.

Uscita dal consorzio di un solo consorziato e applicazione dell'art. 83-bis l.f.


Cassazione civile, sez. VI, 16 Novembre 2021, n. 34505. Pres. Valitutti. Est. Nazzicone.

Fallimento – Scioglimento dei contratti pendenti – Contratto di consorzio – Arbitrato – Limiti – Fattispecie


Indipendentemente dal fatto se si possa estendere o meno applicare la norma di cui all'art. 83-bis l.f. all'arbitrato ancora non iniziato (cfr. Cass. 30 settembre 2019, n. 24444, secondo cui, una volta aperta la procedura fallimentare, non è dato distinguere a seconda che penda o no il giudizio arbitrale, mentre Cass. 8 novembre 2018, n. 28533 si è espressa in senso opposto), rimane il fatto che l'art. 83-bis l.f. concerne solo i casi di "scioglimento dal contratto" ex art. 72 ss. l.f., ossia quelli nei quali del contratto sia parte il fallito e si sia sciolto ai sensi di tali disposizioni.

In ogni caso, la norma in questione non si applica al contratto di consorzio che non possa dirsi effettivamente sciolto ma dal quale sia uscito un singolo consociato, tanto più quando (come nel caso di specie) il rapporto si sia sciolto non ai sensi degli artt. 72 s.s. l.f., bensì per l'esclusione di diritto del socio prevista dall'atto costitutivo del consorzio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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