Alle Sezioni Unite la questione su quale sia la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto ove il lodo venga pronunciato nei 60 giorni di cui all'art. 81 l.f.
Cassazione civile, sez. II, 16 Marzo 2022, n. 8591. Pres. Lombardo. Est. Orilia.
Contratto di appalto - Clausola arbitrale - Pendenza di un giudizio arbitrale al tempo della dichiarazione di fallimento o di apertura della l.c.a. dell’appaltatore - Pronuncia del lodo nella pendenza del termine ex art. 81 l.fall., richiamato dall’art. 201 l.fall. - Conseguenze - Questione di massima di particolare importanza
La Seconda sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza su quale sia la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), pronunci il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che la legge concede al curatore in caso di fallimento (ex art. 81 l.fall.), o, come nel caso in esame, al commissario liquidatore (ex art. 201 l.fall., che fa espresso richiamo a Sezione IV, Titolo II, Capo III) per decidere di subentrare o meno nel rapporto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)