Arbitrato internazionale e libera scelta delle parti: tacita esclusione della competenza o giurisdizione arbitrale mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria
Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Maggio 2022, n. 17244. Pres. Curzio. Est. De Chiara.
Arbitrato – Arbitrato internazionale – Rilevabilità d’Ufficio dell’assenza di giurisdizione – Impossibilità
Il fondamento di qualsiasi arbitrato – e quindi anche di quello internazionale – è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell’art. 102 cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24, comma 1, cost.; con la conseguente impossibilità di individuare la fonte dell’arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all’art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell’intero ordinamento.
Le parti possono, quindi, optare per il giudizio dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria non solo espressamente, ovvero mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, ovvero attraverso l’adozione di condotte processuali convergenti verso l’esclusione della competenza o giurisdizione arbitrale e segnatamente mediante l’introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell’eccezione di arbitrato. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Rolandino Guidotti
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