Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30744 - pubb. 29/02/2024

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di debitore successivamente fallito e imposta di registro

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 30 Gennaio 2024, n. 2734. Pres. Sorrentino. Est. Balsamo.


Imposta di registro - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di debitore successivamente fallito - Imposta di registro proporzionale



In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi del d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, rilevando ai fini impositivi la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione; del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l’esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito - una volta tornato in bonis -, poiché solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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