Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30813 - pubb. 12/03/2024

Non costituisce acquiescenza alla sentenza di merito lo sgravio disposto dall’Ufficio, potendo lo stesso essere fondato anche sulla volontà dell’ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di esecuzione

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 07 Marzo 2024, n. 6215. Pres. Manzon. Est. D'Aquino.


Processo tributario – Sgravio del ruolo – Acquiescenza



Nel processo tributario, lo sgravio del ruolo, disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza medesima e non è preclusiva, quindi, della relativa impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà dell’ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere.


Diversamente, l'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.


Detta acquiescenza non può essere desunta da un comportamento, come quello di sgravare il ruolo per effetto della ottemperanza alla decisione giurisdizionale di merito che sia risultata sfavorevole all’Ufficio, sgravio che può essere indirizzato a evitare ulteriori spese esecutive per l’ufficio medesimo.


[Nel caso di specie, la sentenza impugnata, aveva desunto dal mero sgravio del ruolo l'esistenza dei presupposti dell'acquiescenza tacita dell'Ufficio alla sentenza di primo grado e della cessazione della materia del contendere.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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