Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31026 - pubb. 11/04/2024
In pendenza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali sono accertati dal giudice speciale e il processo si interrompe, non diviene improcedibile
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 20 Febbraio 2024, n. 4508. Pres. Napolitano. Est. Crivelli.
Crediti rientranti nella cognizione di giudici speciali - In particolare giudice tributario - Accertamento da parte di quest'ultimo - Anche a seguito di dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Interruzione in caso di pendenza al momento della dichiarazione di fallimento
In pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Interruzione del processo
Automatica interruzione del processo - ∙ Termine per la riassunzione del processo tributario ininterrotto
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