Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31108 - pubb. 25/04/2024

Una volta ammesso al passivo il credito pattuito in sede transattiva, l'AdE non può coltivare la pretesa transatta

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 26 Febbraio 2024, n. 5006. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. Leuzzi.


Fallimento - Accordo transattivo tra contribuente e Agenzia delle Entrate - Cessazione della materia del contendere - Ammissione al passivo



Il raggiungimento di un accordo transattivo, posteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione, postula la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.


Nell'ipotesi in cui, in seguito all’accordo negoziale transattivo, la pretesa fiscale sia stata ammessa al passivo fallimentare, ivi stabilizzandosi quale credito concorrente, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa coltivare la medesima pretesa transatta, veicolata a monte attraverso la cartella esattoriale notificata alla società poi fallita.


[Nel caso di specie, dalla nota versata in atti dall’erario risulta che le parti hanno definito ogni controversia relativa alle ragioni creditorie oggetto del giudizio e l’ammissione al passivo di queste ultime ha fatto venir meno in radice il contrasto di posizioni fra le parti del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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