Impugnazione del lodo arbitrale e interpretazione del rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829
Cassazione civile, sez. I, 03 Aprile 2024, n. 8718. Pres. Scotti. Est. D'Orazio.
ARBITRATO - LODO - IMPUGNAZIONE - Ordine pubblico di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c. - Nozione - Riferimento all'insieme delle norme imperative dell'ordinamento - Esclusione - Fattispecie
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell'impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno). (massima ufficiale)