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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31683 - pubb. 18/07/2024.

Contratto di conto corrente e mancata produzione di alcuni estratti conto da parte dell’attrice ex correntista


Cassazione civile, sez. I, 08 Luglio 2024, n. 18560. Pres. Di Marzio. Est. Caiazzo.

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Mancata produzione di alcuni estratti conto periodici da parte dell’attrice ex correntista - Accoglimento del ricorso dell’ex correntista dinanzi la Corte Suprema di Cassazione


In tema di rapporto di conto corrente bancario la mancata produzione di alcuni estratti conto da parte del correntista che agisce in ripetizione non preclude la ricostruzione dello stesso rapporto e non c’è dubbio, d’altro canto, che lo svolgimento del rapporto di conto corrente possa essere anche solo parzialmente ricostruito ed essere ugualmente oggetto di decisione nei limiti in cui, appunto, effettivamente ricostruito.


Di seguito il principio enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione:


“In ipotesi di incompletezza degli estratti conto, e di mancanza di ulteriore documentazione spendibile allo scopo, per l’ipotesi di azione giudiziaria intrapresa dal correntista, questa Corte ha inoltre stabilito che: «b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda; b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale; in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera; così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo» (Cass., n. 1763/24). Posto che il giudice di merito rimane in ogni caso il dominus dell’accertamento, appunto di merito, intorno alla sussistenza di materiale probatorio idoneo alla rideterminazione del saldo, sta di fatto che, nel caso in esame, la corte d’appello ha rigettato le domande d’accertamento negativo, relative alla nullità negoziale, e di ripetizione dell’indebito, per la mancata produzione di tutti gli estratti conto, quantunque dagli atti emergesse, come si è in precedenza rammentato, che gli estratti conto mancanti fossero limitati a circoscritti periodi, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione del principio testé richiamato ovvero dettagliatamente motivare in ordine alla insufficienza degli estratti conto disponibili, per i fini dell’applicazione del principio menzionato. La Corte accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.” (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara - www.avvocatoargento.it