Efficacia della ricognizione di debito nei confronti del curatore del fallimento
Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 2023, n. 34608. Pres. Cristiano. Est. Vella.
Fallimento - Ricognizione di debito - Data certa - Onere della prova del curatore
Il curatore del fallimento può dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o comunque il venir meno degli effetti del rapporto negoziale in base al quale il fallito in bonis, con atto di data certa anteriore al fallimento, e dunque opponibile alla massa, si sia riconosciuto debitore di un terzo che, in forza di tale ricognizione, insinui il corrispondente credito al passivo fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)