Danni per ritardata restituzione e liquidazione del danno ex art. 1591 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 16 Settembre 2024, n. 24871. Pres. Frasca. Est. Dell'Utri.
LOCAZIONE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione da parte dello stesso conduttore - Ammissibilità - Rifiuto del locatore - Rilevanza - Esclusione
La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore. (massima ufficiale)