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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32133 - pubb. 29/10/2024.

Credito dell’attestatore: rinvio al giudice di merito su consecuzione delle procedure e presupposti per il riconoscimento della prededuzione


Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 2024, n. 26159. Pres. Cristiano. Est. Vella.

Concordato preventivo – Credito del professionista attestatore – Consecuzione tra le procedure – Presupposti per il riconoscimento della prededuzione


Con questa decisione, la Suprema Corte ha rinviato al tribunale la decisione sulla natura prededucibile del compenso di un professionista attestatore che ha redatto le relazioni ex art. 161, comma 3 e 160, comma 2, l.fall. ai fini della presentazione di una seconda domanda di concordato.


Le censure mosse al provvedimento del giudice di merito riguardano due aspetti di rilievo:


A) Il primo aspetto attiene alla regola della consecuzione delle procedure, a proposito del quale la corte di legittimità ha affermato che “il tribunale si è … limitato ad escludere la prededuzione, per un verso, sull’ errato rilievo che non può esserci consecuzione tra due procedure “minori” – in contrasto con la cospicua giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la possibilità della consecuzione non solo rispetto a procedure minori cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e 12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l'amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo) – e, per altro verso, sull’altrettanto errata asserzione che la consecuzione resterebbe di per sé esclusa dalla esistenza di una cesura temporale fra le procedure, quando invece, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, avrebbe dovuto indagare se, a prescindere dalla lunghezza dell’ intervallo temporale, il fallimento derivasse dal medesimo stato di crisi o insolvenza che aveva dato luogo alla domanda di concordato preventivo del 12.3.2013, pacificamente ammessa e approvata dai creditori, anche se non omologata, cui era seguita, prima della sentenza dichiarativa, un’ulteriore domanda di concordato (curata da altro professionista) invece dichiarata inammissibile.”


In proposito, la Cassazione ha pertanto ordinato che il giudice del rinvio “Nell’esaminare nuovamente … l‘aspetto della consecutio tra la procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento, … dovrà … tener conto dell’indirizzo nomofilattico, di recente riepilogato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 42093/2021, in motivazione, par. 25 e ss.), in base al quale:
i) «la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria), sopravvive in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente se sussiste una consecuzione fra le stesse; la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo»;
ii) «la consecuzione tra procedure concorsuali è “un fenomeno [di] collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale” (Cass. 15724/2019);
iii) non è « decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, “purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure” (Cass.6290/2018, 33402/2021)».


B) Il secondo aspetto del quale del giudice del rinvio dovrà farsi carico riguarda i presupposti per il riconoscimento della prededucibilità del credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo.


Sul punto, la Suprema corte ha ricordato che la decisione il giudice del rinvio dovrà attenersi alla regola di giudizio enunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione per cui il credito del professionista “va considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall. (Cass. Sez. U, 42093/2021).” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)