Assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato e responsabilità della banca nell'identificazione del prenditore
Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2024, n. 25888. Pres. Marulli. Est. Terrusi.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE - Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione
In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo. (massima ufficiale)