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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32304 - pubb. 29/11/2024.

Natura della responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato


Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2024, n. 25888. Pres. Marulli. Est. Terrusi.

Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio


La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione. (massima ufficiale)