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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29269 - pubb. 06/06/2023.

Opposizione all’esecuzione avverso cartella di pagamento, nullità della fidejussione riproduttiva dello schema ABI e competenza del Tribunale delle Imprese


Tribunale di Napoli, 28 Marzo 2023. Pres., est. Graziano.

Tribunale delle Imprese – Opposizione all’esecuzione – Fidejussione – Competenza


La competenza a decidere sull’opposizione all’esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c. promossa dai fidejussori per la declaratoria della nullità della cartella di pagamento, emessa dall’Agente della Riscossione su incarico della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., per insussistenza del titolo esecutivo, anche se proposta unitamente alla domanda di nullità della fidejussione riproduttiva della schema contrattuale predisposto dall’ABI in contrasto con l’art. 2, 2° comma, lett. a) della L. n. 287/1990, spetta al giudice ordinario ex art. 27 c.p.c. e non alla sezione specializzata delle imprese.


Tra le due azioni non vi è, infatti, un rapporto di pregiudizialità giuridica o tecnica o comunque, di connessione tale da giustificare il simultaneus processus ma solo un rapporto di connessione meramente occasionale; in particolare, non sussistono i presupposti del cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c., anche considerando che le domande relative al nullità della cartella di pagamento e della fideiussione non presentano connessione per l’oggetto (nullità della cartella per vizi propri relativi all’asserita carenza di potere dell’agente di riscossione; liberazione dei fideiussori per decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c. per effetto della declaratoria di nullità parziale della clausola n. 6 del contratto) o per il titolo (carenza di potere dell’agente di riscossione; violazione della normativa antitrust per la fideiussione). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata