Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15888 - pubb. 05/10/2016
Opposizione all’esecuzione esattoriale per nullità della notificazione della cartella di pagamento
Tribunale Monza, 27 Luglio 2016. Est. Nardecchia.
Esecuzione forzata esattoriale – Forme dell’opposizione – Qualificazione giuridica della cartella di pagamento e dell’avviso di iscrizione ipotecaria – Vizi della notificazione della cartella di pagamento – Sanatoria ex art.156 c.p.c. – Esclusione – Nullità della cartella – Sussiste
In ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull’an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito) l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo, costituendo quest’ultimo titolo esecutivo.
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo) l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza, etc) l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art.29 D.Lgs. 46/1999 e quindi essa è disciplinata dall’art.617 c.p.c..
La cartella di pagamento è assimilabile al precetto nell’ordinario procedimento esecutivo.
È da escludersi che l’iscrizione ipotecaria possa costituire atto dell’espropriazione forzata, configurandosi invece in termini di procedura alternativa all’espropriazione. Diretto corollario di tale affermazione è la non riconducibilità ad un atto esecutivo dell’atto prodromico a tale iscrizione: la notifica dell’intimazione in ordine all’iscrizione ipotecaria.
È all’agente della riscossione che spetta dimostrare l’integrale correttezza di tutto il procedimento notificatorio.
Il principio per cui i vizi della notificazione del precetto e del titolo esecutivo devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art.156 c.p.c. in virtù dell’opposizione al precetto non si riferisce ai casi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell’inesistenza della medesima. La cartella di pagamento è lo strumento attraverso il quale si rende nota al debitore l’esistenza del ruolo. Lo scopo suo proprio è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l’obbligo risultante dal ruolo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l’esercizio dell’azione esecutiva. Con la conseguenza che con la mancata notifica della cartella il debitore è privato della facoltà di adempiere entro 60 giorni dalla notifica e gravato dell’ulteriore onere di adempimento nel minor termine di 30 giorni a pena di iscrizione di ipoteca si beni a proprietà. La nullità della notificazione della cartella di pagamento costituisce quindi causa di nullità della cartella medesima. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
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