Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17279 - pubb. 19/05/2017
Giudicato e onere della prova
Tribunale Firenze, 02 Maggio 2017. Est. Ghelardini.
Giudicato - Onere della prova
L’onere probatorio che incombe alla parte che eccepisce il giudicato segue la regola generale di cui all’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione specifica), laddove il processo verta su diritti disponibili.
Ne segue che, se il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale non è contestato specificamente, è superflua l’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., secondo il quale “a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell´articolo 395 del codice. [II]. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice”.
L’efficacia di giudicato consegue infatti ope legis, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti, (inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione) e la certificazione ad opera del cancelliere dell’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolge alcuna funzione costitutiva.
D’altra parte tale certificazione è rilasciata a seguito di un mero controllo formale da parte del Cancelliere, il quale si limita a rilevare la presenza di impugnazioni avverso il provvedimento in questione
Muovendo da un’analisi di sistema, essa non è l’unico mezzo di prova idoneo a provare l’irrevocabilità, né le sue risultanze sono incontestabili. (Alessandro Ghelardini) (riproduzione riservata)
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