Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23623 - pubb. 22/05/2020

Transazione in grado di appello e compenso dell’avvocato

Tribunale Verona, 05 Novembre 2019. Pres. Vaccari. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.


Art. 68 R.D.L. 1578/1933 – Nozione di “giudizio definito con transazione” – Riferimento alla controversia unitariamente considerata – Diritto al compenso per l’attività complessivamente svolta nei vari gradi di giudizio – Sussistenza



In caso di transazione conclusa in grado di appello, il ‘giudizio definito con transazione’, cui fa riferimento l’art. 68 del R.D.L. 1578/1933, attiene alla controversia unitariamente considerata, indipendentemente dal grado di giudizio cui il processo sia giunto al momento dell’intervenuta transazione. Conseguentemente gli onorari e le spese costituenti il credito del difensore menzionati dall’articolo sopra citato sono quelli a lui spettanti per l’attività complessivamente svolta in favore del proprio cliente nei vari gradi del giudizio.

Istanza di sospensione della p.e. di un decreto monitorio presentata con l’atto di appello -  diritto al compenso dell’avvocato - Esclusione
Non può essere riconosciuto nessun compenso all’avvocato per la redazione e il deposito di una istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà di un decreto monitorio, presentata con l’atto di appello avverso la sentenza che abbia rigettato l’opposizione avverso tale decreto e dichiarata inammissibile ex art. 283 e 351 c.p.c. dalla Corte di Appello. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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