Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23716 - pubb. 11/06/2020
Sospensione della patente da parte del Prefetto per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
Tribunale Reggio Emilia, 26 Maggio 2020. Est. Morlini.
Artt. 186 e 223 del codice della strada - Diversità di natura - Mancanza di rapporto di specialità - Accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada - Possibilità di sospensione della patente ex art. 223 codice della strada - Sussiste
Non potendosi ravvisare un rapporto di specialità tra le norme che prevedono la sospensione della patente da parte del Prefetto nei casi di cui agli articoli 186 comma 9 e 223 Codice della Strada, avendo tali norme diversa natura, è possibile la sospensione ex art. 223 Codice della Strada nel caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nella procedura n. 5040/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5040/2019
promossa da:
BB AA (avv. *)
PARTE ATTRICE
contro
PREFETTURA DI REGGIO EMILIA
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
FATTO
La presente controversia trae origine dal provvedimento con cui il Prefetto di Reggio Emilia ha disposto, ex art. 223 comma 1 Codice della Strada (di seguito, per brevità, C.d.S.), la sospensione cautelare per 18 mesi della patente di guida di AA BB, a seguito di un sinistro stradale cagionato dallo stesso AA all’esito del quale era stata elevata contravvenzione ex art. 186 comma 2 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, dopo avere riscontrato tasso alcolemico pari a 1,88 g/l., con trasmissione degli atti per l’instaurazione del procedimento penale.
Il provvedimento di sospensione della patente è stato impugnato dal AA davanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, il quale, nella contumacia della Prefettura, ha però rigettato la domanda.
Avverso la pronuncia ha interposto appello AA, eccependo che la sospensione della patente era stata disposta ex articolo 223 comma 1 C.d.S. per 18 mesi, mentre nella fattispecie di causa detta sospensione avrebbe potuto al più essere disposta ex articolo 186 comma 9 C.d.S. fino all’esito della visita medica, nelle more effettuata con successo in data 2/9/2019.
In ogni caso e comunque, ancora più radicalmente l’appellante ha contestato che le risultanze dell’alcoltest potessero ritenersi persuasive, in quanto l’accertamento era stato effettuato in una giornata in cui l’umidità dell’aria era superiore al 90%, ciò che rendeva non attendibile il risultato, così come indicato nelle specifiche tecniche dell’azienda produttrice del macchinario utilizzato; che il linguaggio sconnesso utilizzato dal AA e del quale avevano dato atto gli agenti della Polizia Municipale, doveva ricondursi all’assunzione di farmaci, e non già ad uno stato di ubriachezza; che il sinistro, consistito in uno scontro con il new jersey apposto a margine della carreggiata, non poteva neppure essere considerato un vero proprio incidente stradale, e in ogni caso andava ascritto non già colpa del conducente, ma al fatto che l’ostacolo era non visibile per scarsa illuminazione e mancanza di dispositivi atti a segnalarlo; che i verbali redatti dagli agenti della Polizia Municipale dovevano ritenersi inattendibili.
Sulla base di tale narrativa ed invocando “i diritti fondamentali ed in particolare la libera circolazione dell’esponente, garantita dall’articolo 16 Cost.” (pag. 15 appello), l’appellante ha domandato, in riforma della sentenza di primo grado, l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente.
Nella contumacia della Prefettura, la controversia è stata decisa ex art. 429 c.p.c. nelle forme del rito del lavoro previsto dall’articolo 7 D.Lgs. n. 150/2011 (cfr. Cass. n. 16390/2018 e Cass. n. 1020/2017 per l’applicabilità di tale rito al giudizio di appello in tema di opposizioni a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada).
In particolare, all’udienza del 20/2/2020 è stato disposto rinvio per lettura dispositivo al 3/3/2020 con precedente termine per note scritte; ma poi, in ragione dell’articolo 83 comma 1 D.L. n. 18/2020, si sono resi necessari ulteriori rinvii al 22/4/2020 ed infine al 26/5/2020, allorquando la causa è stata decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 83/2020.
DIRITTO
a) Esigenze di logica giuridica impongono il preliminare esame dei motivi di appello volti ad inficiare in radice il provvedimento di sospensione della patente, quali quelli relativi al fatto che non vi sarebbe stata guida in stato di ebbrezza e non vi sarebbe stato un vero e proprio sinistro.
Tali motivi sono infondati, e vanno quindi rigettati.
In particolare, con riferimento al fatto che le risultanze dell’alcoltest sarebbero inattendibili in ragione del fatto che esso sarebbe stato effettuato in una giornata in cui l’umidità dell’aria era superiore al 90%, deve replicarsi che, in realtà, l’appellante non ha provato quanto dedotto, citando genericamente risultanze asseritamente ricavate da internet in ordine al fatto che nel luogo e nel tempo in cui il test è stato svolto, vi era una umidità superiore al 90%: tanto basta al rigetto dell’eccezione, senza nemmeno dovere valutare se, laddove l’umidità fosse stata di tale entità, le risultanze del test avrebbero potuto effettivamente risultare pregiudicate.
Parimenti, nessuna prova vi è in ordine al fatto che il AA avrebbe assunto medicinali tali da provocare il linguaggio sconnesso ed i sintomi dell’ubriachezza indicati dagli agenti della Polizia Municipale.
Quanto poi al fatto che i verbali redatti dalla Polizia Municipale sarebbero inattendibili, è facile replicare che trattasi di circostanze di fatto dedotte da pubblici ufficiali che fanno prova fino a querela di falso, mai presentata.
Inoltre, non è revocabile in dubbio che uno scontro con il new jersey apposto a margine della carreggiata, integri un vero e proprio sinistro stradale in senso tecnico-giuridico; e che detto sinistro vada addebitato alla responsabilità del conducente, non essendovi evidenza alcuna in ordine alle dedotte circostanze che l’ostacolo era non visibile e non segnalato.
Infine, fuori luogo è il richiamo ai “diritti fondamentali ed in particolare alla libera circolazione dell’esponente, garantita dall’articolo 16 Cost.”: infatti, per un verso la sospensione della patente è atto ex lege atto dovuto in presenza di determinate situazioni di fatto; e per altro verso, è del tutto evidente che il diritto del AA a potere circolare alla guida di un’automobile, deve essere contemperato con il diritto della collettività ad essere protetta da chi circola in automobile nello stato di forte ubriachezza, comprovata dalla presenza di 1,88 g/l.
Pertanto ed in conclusione sul punto, vanno rigettate tutte le argomentazioni dell’appellante tese a negare l’esistenza di un sinistro imputabile al AA e la guida in stato di ebbrezza.
b) Infondata è anche la contestazione dell’appellante in ordine alla durata del provvedimento di sospensione della patente.
Sul punto, si osserva che AA si duole del fatto che il Prefetto abbia sospeso la patente per il periodo di 18 mesi sulla base dell’articolo 223 comma 1 C.d.S., e non già per il periodo intercorrente fino alla disposta visita medica sulla base dell’articolo 186 comma 9 C.d.S.: in particolare, argomenta l’appellante che, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, al Prefetto sarebbe stato precluso il provvedimento di sospensione ex art. 223, residuando solo la possibilità di emanare il provvedimento di sospensione ex articolo 186 comma 9.
Quest’ultima norma, infatti, quale norma speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 223, sarebbe l’unica applicabile al caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e quindi alla fattispecie per cui è processo.
La tesi, pur se prospettata dalla difesa con accuratezza ed indubbio pregio argomentativo, non può essere condivisa.
Invero, si osserva che, ai sensi dell’articolo 186 comma 9 C.d.S. il Prefetto, qualora dall’accertamento “risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro… in via cautelare dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica”: mentre ai sensi dell’articolo 223 comma 1, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida…il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”.
Ciò posto, la giurisprudenza ha evidenziato la diversa natura dei due provvedimenti sospensivi, atteso che “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme, né risulta violato il principio sancito dall'art. 14 I. n. 689 del 1981, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione” (in questi esatti termini, cfr. Cass. n. 18342/2017, con sottolineatura aggiunta).
Pertanto ed in conclusione sul punto, non potendosi ravvisare un rapporto di specialità tra le norme, la situazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l “rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’articolo 223 comma 1”, così come statuito dalla citata Cass. n. 18342/2017 in una fattispecie del tutto analoga alla presente.
A questo insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, già fatto proprio dalla pronuncia di Trib. Reggio Emilia sent. n. 747/2019 est. Calò, l’Ufficio intende dare continuità.
Né tali conclusioni possono ritenersi in reale contrasto con le due pronunce di legittimità citate dalla difesa dell’appellante, id est Cass. n. 21447/2010 e Cass. n. 9539/2018, perché ad una loro attenta lettura emerge che, in tali giudizi, l’illegittimità del provvedimento prefettizio è stata sancita per essere la sospensione della patente effettuata in situazioni in cui il tasso alcolemico era inferiore a 1,5 g/l; mentre nel caso che qui occupa si è visto che il tasso era superiore alla soglia indicata.
Nessun contrasto, quindi, vi è con l’affermato principio dell’assenza di specialità tra le norme di cui agli articoli 186 comma 9 e 223 C.d.S.
Per tali motivi, l’appello va respinto.
c) Spese irripetibili, stante la contumacia della vittoriosa appellata Prefettura.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando nella contumacia di parte convenuta, ogni diversa istanza disattesa
rigetta l’appello;
spese irripetibili.
Reggio Emilia, 26/5/2020
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini