Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23840 - pubb. 09/07/2020
Rigetto inibitoria per escussione fideiussione emergenza Covid-19
Tribunale Rimini, 28 Giugno 2020. Est. Chiara Zito.
Risoluzione del contratto - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Covid 19 - Clausola solve et repete
Risoluzione del contratto - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Covid-19 - Evento imprevedibile e straordinario
Covid-19 - Attività alberghiera - Temporaneità delle limitazioni - Risoluzione del contratto - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Insussistenza
Risoluzione del contratto - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Pronuncia costitutiva - Eccezione di inadempimento art. 1460 c.c. - Insussistenza
Procedimento cautelare - Preclusioni - Insussistenza - Modifica della domanda - Ammissibilità
La clausola solve et repete - pur soggetta a specifica approvazione ex art.1341 c.c. nella ipotesi di contratto per adesione - impone all'affittuaria anche in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di far valere qualunque rimedio solo dopo aver adempiuto.
E' fatto notorio che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per il contenimento dell’emergenza Covid-19 abbiano precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si sia trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario.
Le drastiche misure adottate dal Governo per l’emergenza Covid-19 hanno avuto vigenza temporanea e non essendovi più restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio nazionale è possibile proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva, e, anche in considerazione delle misure a sostegno delle imprese adottate dal Governo, affermare che lo squilibrio tra le prestazioni ha avuto carattere solo temporaneo non incompatibile con la conservazione del contratto.
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva. L’intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l’esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell’obbligazione (come nel caso dell’impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c.
Poiché nel procedimento cautelare non sono previste preclusioni deve essere considerato ammissibile l’integrazione della domanda cautelare effettuata dal ricorrente in sede di note conclusive, avendo la controparte avuto modo di svolgere le proprie difese sul punto in replica. (Massimiliano Semprini) (Massimo Battazza) (riproduzione riservata)
Segnalazione degli Avv.ti Massimiliano Semprini e Massimo Battazza
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