Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23964 - pubb. 31/07/2020
Notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata: presunzione di conoscenza e onere della prova
Tribunale Reggio Emilia, 15 Luglio 2020. Est. Morlini.
Notifica cartella di pagamento – Atto spedito in busta raccomandata – Contestazione del contenuto – Onere probatorio del destinatario – Sussistenza – Fondamento
In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Fatto
Promuovendo la presente procedura, Braglia Claudia ha proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l’intimazione di pagamento n. 09520179004708456/000 ricevuta da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., deducendo la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento n. 09520150013385909000.
Costituendosi in giudizio, ha resistito Equitalia, argomentando che la cartella era stata correttamente notificata.
Il giudice inizialmente procedente, a seguito delle produzioni documentali di cui alla comparsa di risposta, ha rigettato l’istanza di sospensione formulata dall’opponente; ed a seguito del disconoscimento della conformità all’originale ex articolo 2719 c.c. effettuato da parte opponente con riferimento a tali produzioni, ha poi autorizzato il deposito cartaceo della documentazione relativa alla notifica della cartella, inizialmente prodotta come allegato alla costituzione telematica.
Il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 4/6/2020, ed è stato deciso a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 con la presente sentenza, previa concessione dei termini finali nella misura minima prevista dall’articolo 190 c.p.c.
Diritto
a) La convenuta ha pienamente provato l’avvenuta corretta notifica della cartella esattoriale costituente il presupposto della intimazione di pagamento.
In particolare, emerge dagli atti che il messo notificatore il 28/4/2016 ha tentato di notificare la cartella alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nel suo luogo di residenza in via per Rubiera n. 37 a Scandiano, coincidente peraltro anche con la residenza indicata nell’atto introduttivo della presente controversia; che, constatata la temporanea assenza della Braglia nonché degli altri soggetti indicati nell’articolo 139 c.p.c., così come da relata ritualmente compilata, il messo ha proceduto alla notifica mediante deposito del plico presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa n. EQU 731033554344; che la notifica di detta raccomandata si è perfezionata per compiuta giacenza a seguito del mancato ritiro nei termini di legge.
Quanto sopra è comprovato dalla produzione nel presente processo, prima come allegato alla comparsa di costituzione telematica e poi con deposito cartaceo a seguito di ordine del giudice, della relata concernente la notifica del messo ex art. 140 c.p.c., dell’avviso di deposito presso la casa comunale di Scandiano e dell’invio della raccomandata ritornata al mittente per compiuta giacenza.
Trattasi di documentazione certamente idonea a provare l’avvenuta notifica, in quanto fidefacente e non oggetto di querela di falso.
Ciò posto, del tutto infondata è l’eccezione di parte opponente relativa alla pretesa invalidità del procedimento notificatorio per la mancanza di una “attestazione di vane ricerche” e “della effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso gli uffici competenti” (cfr. pag. 2 memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Sul punto, deve infatti replicarsi che, essendo la residenza noto ed effettiva (tanto è vero che il messo notificatore ha attestato la mera temporanea assenza, non già l’irreperibilità), non era necessaria alcuna ulteriore ricerca per procedere alla notifica ex articolo 140 c.p.c.; e che la notifica della raccomandata informativa ben può essere perfezionata per compiuta giacenza, oltre che per ritiro da parte del destinatario, atteso che, diversamente opinando, l’inerzia del destinatario renderebbe impossibile procedere al perfezionamento della notifica stessa, e quindi la possibilità di notificare un atto dipenderebbe dalla mera volontà del destinatario.
Né ha pregio l’eccezione di parte opponente relativa al fatto che la cartella non sarebbe stata prodotta in originale.
Invero, è noto che la cartella viene notificata in un unico originale, con la conseguenza che l’agente della riscossione può produrre solo la copia conforme all’originale degli estratti di ruolo munita dell’asseverazione dell’esattore ex art. 5 comma 5 D.L. n. 669/1996, che a tutti gli effetti costituisce copia autentica dell’originale facente piena prova dello stesso (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 19071/2016); e ciò è esattamente quanto prodotto dalla convenuta.
Infine, non può essere accolta l’eccezione di parte opponente relativa al fatto che l’opposta non ha dato prova del fatto che la busta notificata contenesse effettivamente la cartella.
Si osserva in proposito che l’opponente ha formulato tale eccezione nell’ambito dell’atto introduttivo, nel quale però si è radicalmente negata la stessa esistenza della notifica: trattasi quindi di eccezione incompatibile con la prospettazione difensiva, atteso che, per la contraddizione che nol consente, la parte può dedurre o l’inesistenza della notifica, ovvero la notifica di una busta senza contenuto o con contenuto diverso da quanto indicato, trattandosi di situazioni tra loro incompatibili. Significativamente, detta eccezione relativa alla notifica di una busta senza contenuto non è più stata riproposta nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., dopo che l’esistenza della notifica era stata provata dalla convenuta.
In ogni caso e comunque, e l’argomento è davvero dirimente, nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di ‘vicinanza della prova’, l’onere di dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito (Cass. n. 30787/2019, Cass. n. 16528/2018, Cass. n. 10630/2015, Cass. n. 23920/2013, Cass. n. 20027/2011); e nel caso che qui occupa l’opponente non ha fornito, ed invero nemmeno offerto di fornire, tale prova.
b) In ragione di tutto quanto sopra, l’opposizione va rigettata.
Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice opponente ed a favore della vittoriosa parte convenuta opposta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
rigetta l’opposizione;
condanna Braglia Claudia e rifondere a Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Reggio Emilia, 14/7/2020
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI