Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24970 - pubb. 09/03/2021
Alternatività tra mediazione e ricorso all’arbitro bancario quale condizione di procedibilità nelle controversie bancarie
Tribunale Verona, 15 Ottobre 2020. Est. Vaccari.
Controversie bancarie di cui all’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 – Rilievo officioso o eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale – Assegnazione del termine di quindici giorni per la relativa sanatoria – Riferimento alla possibilità adire l’arbitro bancario finanziario in alternativa all’esperimento della mediazione – Necessità
Dal momento che l’art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 28/2010 prevede l’alternatività tra arbitro bancario finanziario e mediazione finalizzata alla conciliazione, il giudice di una controversia bancaria che, rilevata l’improcedibilità della domanda giudiziale, assegni il termine di quindici giorni per la relativa sanatoria, deve precisare che entro tale termine le parti possono adire l’arbitro bancario finanziario in alternativa all’esperimento della mediazione; ciò per evitare che l’alternatività tra le due Adr non sia piena ma limitata alle Adr esperite ante causam. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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