Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25031 - pubb. 23/03/2021
Il curatore speciale assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice
Tribunale Torino, 05 Febbraio 2021. Pres. Gabriella Ratti. Est. Di Capua.
Curatore speciale – Ausiliario del giudice – Esclusione – Soggetto tenuto al pagamento del compenso – Determinazione – Competenza
Il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l’incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all’ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato.
L’eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell’incarico fino al suo espletamento ovvero fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all’ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa
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composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella RATTI - PRESIDENTE
Dott. Edoardo DI CAPUA - GIUDICE REL.
Dott.ssa Silvia ORLANDO - GIUDICE
DECRETO
- letta l’istanza depositata in data 30.01.2021 dal Curatore Speciale Dr.ssa Cristina LANZO, nominata ai sensi degli artt. 78 e seguenti c.p.c., con si chiede:
· di liquidare il compenso spettante per l’effettuazione delle prestazioni descritte nell’istanza stessa in conformità alla bozza di parcella allegata o nella misura ritenuta più opportuna;
· di determinare, in assenza di fondi disponibili a mano del commissario giudiziale nominato, a carico di quale parte lo stesso debba essere posto;
- rilevato che, secondo l’orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. C.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l’incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all’ente (società, condominio, ecc.) nel cui interesse è nominato (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sez. 3, Ordinanza 22/06/2006 n. 14447[1]);
- rilevato, in particolare, che l’eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell’incarico fino al suo espletamento ovvero fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all’ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege (cfr. in tal senso: Cass. civile, Ordinanza 26/10/2005 n. 20679[2]).
- ritenuta, pertanto, l’inammissibilità della predetta istanza.
P.Q.M.
DICHIARA
l’inammissibilità della predetta istanza
MANDA
alla Cancelleria di comunicare il presente decreto.
Torino, lì 05 febbraio 2021
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella RATTI
[1] Cass. civile, Sez. 3, Ordinanza 22/06/2006 n. 14447: “Il curatore speciale, nominato in base all’art. 65 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. ed ai sensi degli artt. 78 e segg. cod. proc. civ., per il caso che manchi il legale rappresentante dei condomini e che occorra iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti ad un condominio, assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice. Ne discende che, qualora detto curatore, espletato l’incarico e richiesto inutilmente il pagamento del compenso al condominio, agisca nei confronti di un condomino, quale coobbligato solidale al suo pagamento, erroneamente il giudice di pace adìto "ratione valoris" declina la propria competenza a favore del tribunale, quale giudice che ha nominato il curatore, nel presupposto che costui sia un ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 cod. proc. civ. e che, pertanto, sussista la competenza per materia di detto ufficio sulla liquidazione del compenso, ai sensi dell’art. 53 cod. proc. civ. ed a titolo di volontaria giurisdizione. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha accolto l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta dal tribunale avverso la sentenza con cui il giudice di pace adìto aveva declinato la propria competenza per valore ravvisando quella per materia del tribunale, che aveva nominato il curatore)”.
[2] Cass. civile, Ordinanza 26/10/2005 n. 20679: “La controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale del condominio, nominato ai sensi dell’art. 65 disp. att. cod. civ. e dell’art.80 cod. proc. civ., rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l’ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione, nella specie, l’art. 52 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale del condominio non riveste tale qualità, in quanto dura nell’incarico fino al suo espletamento ovvero fino a quando non venga sostituito da un amministratore nominato dall’assemblea condominiale e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì al condominio o ai singoli condomini, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege”.