Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26775 - pubb. 08/03/2022
Eccessiva durata del processo: la prova del danno non patrimoniale può essere agevolata dal ricorso a presunzioni?
Appello Brescia, 24 Gennaio 2022. Pres., est. Fedele.
Eccessiva durata del processo – Liquidazione del danno – Automatismo – Esclusione – Danno non patrimoniale
La natura indennitaria dell'equa riparazione non conduce di per sé ad un automatismo della sua attribuzione in favore del soggetto che lamenti violazione del suo diritto alla ragionevole durata del processo.
A siffatta violazione - accertabile in base ai criteri che l'articolo 2 legge 89/2001 mutua dall'articolo 6 della Cedu e che rileva nella sua oggettività - la predetta legge non ricollega, infatti, l'applicazione di una pena privata, multa o sanzione nei confronti all'apparato, ma, appunto, una equa riparazione in favore del soggetto che "per effetto" della eccessiva durata del giudizio, violativa del riconosciuto suo diritto ad una durata ragionevole dello stesso, abbia subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Tale danno - che, sul piano diacronico, è correlato al solo periodo eccedente la durata della procedura - va dunque dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro, anche se, per quanto in particolare attiene al danno non patrimoniale o cosiddetto morale, tale prova può essere in concreto agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali, che trovano fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale e amministrativo provoca nell'uomo medio.
Non è, invece, sostenibile che nella lesione del diritto alla ragionevole durata del processo [l'an de] il danno sia in re ipsa, costituendo la violazione di quel diritto, all'un tempo, sia il fatto causativo del danno, sia l'evento in sé di danno (danno evento), così come ritenuto nelle sentenze della Suprema Corte nn. 7713/00 e 6507/01. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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