La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7049 - pubb. 21/03/2012

Responsabilità medica e responsabilità per il fatto degli ausiliari dell'ente ospedaliero in assenza di rapporto di lavoro subordinato; deduzioni istruttorie tardive su circostanze dedotte tardivamente

Tribunale Piacenza, 06 Marzo 2012. Est. Morlini.


Responsabilità medica - Rapporto che si instaura tra paziente casa di cura o ente ospedaliero - Contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - Obblighi della casa di cura di messa a disposizione del personale - Responsabilità contrattuale - Responsabilità per inadempimento della prestazione svolta direttamente dal sanitario ausiliario in assenza di rapporto di lavoro subordinato - Sussistenza.

Processo civile - Deduzioni istruttorie - Termine - Richiesta probatoria relativa circostanze dedotte per la prima volta dopo la scadenza del termine per le attività assertive - Ammissibilità.



Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero, ha la sua fonte in un contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura o dell’ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell’ente nei confronti del paziente, ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., non solo all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico; ma anche, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Nel rito ordinario, è inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine delle preclusioni istruttorie, la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 183 c.p.c.


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