Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9152 - pubb. 20/06/2013
Appello, pronuncia di inammissibilità parziale e ricorso al modello decisorio previsto dall’art. 281 sexies c.p.c.
Tribunale Verona, 28 Maggio 2013. Est. Vaccari.
Finalità della modifica dell’art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n.134 – Possibilità di una pronuncia di inammissibilità parziale dell’appello – Sussistenza – Ricorso al modello decisorio previsto dall’art. 281 sexies c.p.c. – Ammissibilità.
Il legislatore con la modifica dell’art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. 22 giugno 2012 n.83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n.134, ha inteso agevolare, da un lato, l’immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell’atto di impugnazione, delle conseguenze che l’accoglimento delle doglianze dell’appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall’altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l’appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La sussistenza dei presupposti di cui all’art. 342 c.p.c. riformato può essere valutata rispetto a ciascuna delle doglianze che l’appellante muova alla decisione impugnata, a fortiori nel caso in cui esse siano state formulate sotto forma di motivi di appello, sul modello dell’atto di appello di cui all’art. 342 c.p.c previgente. E’ quindi possibile pervenire a conclusioni diverse rispetto ad esse, con una pronuncia di inammissibilità per alcune e di fondatezza o infondatezza nel merito per altre. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Ai fini di una pronuncia di inammissibilità di alcuni dei motivi di appello e di infondatezza di altri ben può essere utilizzato il modello decisorio previsto dall’art. 281 sexies c.p.c. al quale, dopo la modifica dell’art. 351, comma 4, c.p.c. ad opera dell’art. 27, comma 1, lett. c), n. 2) della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è possibile ricorrere in tutti i casi in cui la causa sia di pronta decisione e non solo in quelli in cui sia stata fissata udienza ai sensi dell’art. 283 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari
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