Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27304 - pubb. 17/05/2022

La Corte di Appello di Salerno spiega la distinzione tra i fenomeni della supersocietà di fatto e quello dell'utilizzo strumentale di altra società

Appello Salerno, 11 Marzo 2022. Pres., est. Giuliano.


Supersocietà di fatto - Utilizzo strumentale di una società a vantaggio di altra attraverso attività di direzione e coordinamento - Distinzione



Si deve evitare di confondere il fenomeno dello svolgimento in comune di un'attività economica da parte di due società (organizzate orizzontalmente) con il ben diverso fenomeno dell'utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un'altra (organizzate in senso verticale), attuato attraverso un'attività di direzione e coordinamento della seconda che agisce nell'interesse proprio.

Il rischio di confondere i fenomeni implica che la prova della sussistenza della supersocietà di fatto sia fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci; questa si caratterizza per il patrimonio e l'attività comune, l'effettiva partecipazione ai profitti ed alle perdite dei soggetti interessati, il vincolo di collaborazione tra i soci (con quote che si presumono uguali ex artt. 2253 e 2263 c.c.).

Si ha dunque una supersocietà di fatto (occulta) tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell'interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti e alle perdite; è estranea a questa ipotesi quella della società che dirige e coordina, in funzione del proprio interesse o dell'interesse di terzi, l'attività dell'altra società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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