Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13595 - pubb. 02/11/2015
Dopo la Cassazione: Milano sulle prescrizioni ai genitori
Tribunale Milano, 15 Luglio 2015. Est. Rosa Muscio.
Diritto di Famiglia – Procedimento di separazione/divorzio – Prescrizioni del giudice al minore – Sussiste – Prescrizioni del giudice ai genitori – Orientamento della Suprema Corte – Rilievi in merito – Prescrizione e invito – Interesse preminente del fanciullo
Mantenimento dei figli – Assegno cd. perequativo – Assegno indiretto a carico del genitore convivente con i figli, in favore dei figli stessi per il tempo in cui sono con l’altro genitore – Ammissibilità – Sussiste
La Suprema Corte ha stabilito che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari” (Cass. Civ. Sez. I sentenza 1 luglio 2015 n. 13506 - Pres. Forte, rel. Bisogni). Ne consegue che il giudice mantiene il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita del minore stesso, soprattutto se le statuizioni sono fondate sulla base di valutazioni tecniche di esperti proprio a tal fine nominati. Ciò perché compito del Giudice del conflitto familiare è quello di adottare tutti i provvedimenti a tutela del figlio minore, se necessario, come spesso accade, anche in sostituzione dei genitori. Comunque, non può poi non evidenziare in termini generali come la libertà personale di autodeterminazione e di scelta circa la sua salute dell’individuo che è anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, diritto che trova anch’esso copertura sia a livello costituzionale interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull’esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se seguiti, ad un o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali - che inevitabilmente si riflettono sulla capacità genitoriale - e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio per il percorso evolutivo del minore. In altri termini un invito giudiziale rivolto ai genitori che, per quanto rimesso alla libertà di scelta dell’adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela dell’interesse e dell’equilibrio psicofisico del figlio minore, può avere delle conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle disposizioni di cui all’art. 337ter c.c e 333 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’art. 337ter comma 4 c.c. attribuisce al giudice il potere di fissare le misure economiche atte a garantire al minore, da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità e, dall’altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di situazioni economiche dei genitori complessivamente considerate particolarmente sperequate, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell’uno (anche se collocatario) l’obbligo di versare all’altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Si deve trattare, però, di esigenze specifiche e chiare. Sarebbe, infatti, anche lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, casa di particolari dimensioni, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall’altro non possa nemmeno avere utilità minime (la garanzia della casa). Si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte (Trib. Milano Sez. IX Civile Sentenza 19 marzo 2014 - Pres. Dell'Arciprete, Est. Muscio; Trib. Milano Sez. IX Civile Decreto 3 novembre 2014 - Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone; Trib. Milano Sez. IX Civile Ordinanza 11 maggio 2015 - Pres.,est. Manfredini; Corte Appello Milano, Sezione Minori e Famiglia, decreto 8 - 11 agosto 2014 - Pres. d’Agostino, rel. Lo Cascio). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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