Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14230 - pubb. 19/02/2016

Protezione internazionale: il disertore curdo che rifiuta il servizio militare ha diritto alla protezione sussidiaria

Tribunale Milano, 08 Luglio 2014. Est. Martina Flamini.


Protezione internazionale – Richiedente disertore (nel caso di specie, Turchia) – Rischio di tortura e trattamenti disumani in conseguenza del rifiuto di prestare il servizio Militare – Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza – Protezione sussidiaria – Sussiste



In Turchia non esiste il diritto all’obiezione di coscienza, la leva è obbligatoria e chi non si presenta al servizio militare, viene considerato disertore. A tale elemento deve poi aggiungersi che i ragazzi curdi, durante il servizio militare, sono continuamente maltrattati, insultati e picchiati dai militari turchi ed il numero dei soldati suicidi continua a crescere (secondo il conteggio tenuto dal sito dell’associazione Asker Haklari - diritti dei soldati -, il numero dei coscritti morti suicidi in questo inizio 2013 è pari a 13, sei nel solo mese di gennaio). Tale difficile situazione giustifica, anche alla luce delle linee guida relative proprio al servizio militare dell’UNHCR (cfr. GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, dicembre 2013 citate anche dalla Commissione Territoriale), il riconoscimento della protezione sussidiaria al ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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