Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28140 - pubb. 03/11/2022

Protezione dati personali, termine per l'opposizione e divulgazione dei dati nell'ambito di un procedimento di autotutela

Tribunale Verona, 26 Aprile 2022. Est. Burti.


Protezione dati personali - Sanzione - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Divulgazione dei dati personali nell'ambito di un procedimento di autotutela amministrativa



La deroga all'art. 22 della legge 689/1981 prevista dall'art. 18, comma secondo, d.lgs. 101/2018 in ordine alla necessità che il provvedimento sanzionatorio formatosi tacitamente debba essere notificato al trasgressore, in tanto può essere compatibile con il principio costituzionale (art. 24 Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU) dell'effettività della tutela giurisdizionale, in quanto non sottrae al cittadino sanzionato il diritto di insorgere contro il provvedimento lesivo: il termine perentorio non può che decorrere dal momento della conoscenza effettiva del provvedimento sanzionatorio.

Deve essere ritenuta giustificata la divulgazione, ai sensi dell'art. 24, lett. f) del d.lgs. 196/2003, dei dati personali nell'ambito di un procedimento di autotutela amministrativa sollecitato all'Autorità Amministrativa prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, nel rispetto del principio oggi codificato dall'art. 2-bis della legge 241/1990 (I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede). Ed, invero, sebbene la presentazione di un'istanza di autotutela non obblighi l'Autorità al riesame della vicenda amministrativa e ad iniziare un procedimento amministrativo di secondo grado teso all'eventuale conferma, modifica o annullamento d'ufficio del provvedimento emesso, la sua presentazione si iscrive nel solco del citato principio di collaborazione e buona fede nella relazione amministrativa tra privato ed Autorità e costituisce una fisiologica modalità di interlocuzione tra cittadino ed Amministrazione per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi prima della fase patologica del contenzioso e con l'obiettivo di evitarla. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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