Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9891 - pubb. 15/01/2014
Il minore conteso non può essere sentito come testimone. La testimonianza Scritta ex art. 257-bis c.p.c.
Tribunale Milano, 11 Dicembre 2013. Est. Buffone.
Procedimento in cui il minore è parte sostanziale – Conflitto genitoriale – Testimonianza del minore – Inammissibilità – Sussiste – Mezzo tipico per l’assunzione delle dichiarazioni del minore – Audizione – Sussiste.
Testimonianza Scritta – Art. 257-bis c.p.c. – Condizioni di ammissibilità – Incapacità fisica del testimone – Sussiste – Ammissione della testimonianza scritta dopo l’ammissione della testimonianza per escussione orale – Successiva scoperta dell’impedimento del teste – Sussiste.
Gli artt.155-sexies e 315-bis c.c., nel caso di processo che abbia ad oggetto diritti del minore, prevedono che lo stesso debba essere “ascoltato” e non “interrogato”. In altri termini, il fanciullo deve essere sentito nel procedimento senza assumere la veste di testimone. Che il minore debba essere sentito e non interrogato – quando il processo ha ad oggetto suoi diritti – discende, invero, dalla nuova lettura interpretativa che la giurisprudenza ha offerto, in tempi recenti, del ruolo del fanciullo nel processo conteso che, ormai, è qualificato come «parte sostanziale». Se il minore è, ormai, soggetto di Diritti e non più oggetto di diritto e se soprattutto è ormai parte sostanziale del processo, ne consegue che questi non può assumere la veste di teste nel procedimento che, come nel caso di specie, avendo ad oggetto il suo mantenimento, lo riguarda direttamente. In queste procedure, il minore potrà essere ascoltato ma non interrogato. Alla luce delle considerazioni espresse, nel procedimento in cui i minori siano parti in senso sostanziale, le norme di cui agli artt. 155-sexies e 315-bis c.c. si pongono in rapporto di deroga e specialità rispetto alle previsioni di cui agli artt. 244 e ss c.p.c. e, dunque, il fanciullo può essere ascoltato come parte ma non interrogato come testimone. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La testimonianza, in forma scritta, può essere concordata dai litiganti anche in momento successivo a quello di ammissione delle prove dove l’esigenza e opportunità delle dichiarazioni scritte emergano in conseguenza di sopravvenienze processuali. E’ solo necessario che il teste da escutere e i capitoli da proporre al testimone siano stati ritualmente ammessi al processo, nell’ordinanza ex art. 183 comma VII c.p.c., nel rispetto delle preclusioni processuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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