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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28577 - pubb. 21/01/2023.

Sovraindebitamento: l’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore, dovendo escludersi la qualità di consumatore


Tribunale di Ancona, 11 Gennaio 2023. Est. Filippello.

Sovraindebitamento - Concordato Minore liquidatorio - Imprenditore cancellato dal Registro Imprese - Ammissibilità - Condizione di inammissibilità ex art. 33 c.4 CCII - Interpretazione -  Applicabilità al solo imprenditore collettivo - Sussistenza


Sovraindebitamento - Cancellazione dell’imprenditore individuale dal Registro Imprese - Residui debiti d’impresa - Qualifica di consumatore - Esclusione


La cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non è ostativa all’apertura di procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74 c. 2 CCII, nonostante il disposto dell’art 33 c. 4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata)


L’imprenditore individuale cessato che versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e non di natura consumeristica non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all’art 67 CCII dovendosi escludere il ricorrere della qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all’art 2 c.1 lett e del CCII. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona


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