La previsione delle soglie di fallibilità costituisce istituto informato ad un evidente favore per i soggetti societari
Tribunale di Brindisi, 16 Maggio 2022. Pres. Palazzo. Est. Natali.
Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Novella sul Codice dell’impresa - disciplina dettata dalla l. fallimentare - Interpretazione evolutiva - Ammissibilità; fallimento (liquidazione giudiziale nel Codice della crisi) o l.c.a. - Residualità - Configurabilità Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Orientamento (isolato) in materia di l.c.a. - Art. 5 l.f. - Applicabilità alle società cooperative - Configurabilità Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Applicabilità alle società cooperative che svolgano attività commerciale degli artt. 1 e 15 l.f. - Configurabilità Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Applicabilità analogica alle l.c.a. degli artt. 1 e 15 l.f. - Ammissibilità - Ragione giustificativa - Identità del profilo funzionale fra fallimento e l.c.a Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Applicabilità alle società cooperative che svolgano attività commerciale degli artt. 1 e 15 l.f. - Identità del profilo funzionale fra fallimento e l.c.a Società cooperative - Liquidazione coatta amministrativa - Tesi che diversifica i presupposti applicativi - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Tesi che diversifica i presupposti applicativi - Contrarietà al principio del favor debitoris Applicazione analogica alle l.c.a. degli artt. 1 e 15 l.f. Codice della Crisi di impresa - Disciplina della l.c.a - Disciplina fallimentare - Continuità - Configurabilità
Nella logica di un’interpretazione evolutiva della disciplina fallimentare previgente, la residualità cui le procedure di tipo liquidatorio sono confinate nel contesto della nuova disciplina del codice della crisi, induce a ritenere che la sottoponibilità alle procedure concorsuali - e, dunque, anche alla l.c.a. - debba avvenire solo al ricorrere di circostanze, se non eccezionali, rigorosamente accertate e, in questo senso, le soglie di fallibilità possono avere un ruolo contenitivo dell’accesso alla stessa l.c.a., limitando l’area delle cooperative suscettibili di essere sottoposte alla stessa, sulla base di specifiche soglie di attivo, passivo e ricavi.
Deve ritenersi non condivisibile l’orientamento interpretativo che ritiene che alle cooperative sia applicabile solo l’art. 5 l.f.. quale norma codificante la categoria concettuale dell’insolvenza e, in ogni caso, dotata di portata applicativa generale, ovvero non circoscritta alla materia fallimentare e delle procedure concorsuali; tale statuto normativo “minimo” fondando la propria ragion di essere nell'art. 195 legge fall. che, nel delineare l’assetto regolatorio della l.c.a., non richiamerebbe, nè espressamente, né implicitamente né l’art. 15 .l.f., in materia di limiti quantitativi alla dichiaratoria di fallimento, né l’art. 1 in materia di requisiti soggettivi negativi, la cui ricorrenza, ove accertata, esclude la sottoponibilità alla procedura fallimentare.
L’orientamento interpretativo favorevole all’inapplicabilità alle società cooperative degli artt. 1 e 15 l.f., non trova applicazione alle società cooperative che esercitino in concreto attività commerciale, in quanto, in tal caso non residua alcun dubbio, in via interpretativa, circa l’applicabilità dell’intera disciplina fallimentare.
La differenza fra fallimento e liquidazione coatta, sotto il profilo degli organi a ciò preposti, non ne elide l’identità funzionale, ovvero di liquidazione concorsuale dei beni ai fini della ripartizione dell’attivo ricavato, con soddisfazione del ceto creditorio secondo criteri di par condicio e conseguente estromissione dal mercato di un soggetto considerato inaffidabile, giustificandosi il radicamento della competenza in relazione alla seconda (l.c.a.) in capo all’autorità amministrativa solo in ragione della preordinazione della stessa alla realizzazione non solo dell’interesse privatistico alla soddisfazione della pretese creditorie ma anche di quello pubblico della legato alla natura (es. cooperativa) o all'attività dell'impresa (bancaria, sociale).
A dimostrazione dell’equivalenza funzionale delle due procedure del fallimento e della l.c.a, la disciplina dettata dalla legge fallimentare - e tale principio viene conservato, a dispetto della legge delega che aveva indirizzato verso l’univocità della procedura cui sottoporre le cooperative, anche dal Codice dell’impresa -regola il rapporto fra le stesse -, regola il rapporto fra le stesse, sancendo, per le cooperative svolgenti attività commerciale, il principio della prevenzione fra fallimento liquidazione e liquidazione coatta; ragione per cui la sottoposizione al primo esclude la seconda e viceversa, secondo un criterio meramente cronologico fondato sulla apertura preventiva dell’una o dell’altra.
A voler diversificare i presupposti applicativi, si introdurrebbero criteri di accertamento della sottoponibilità a procedura concorsuale diversi a seconda che venga in rilievo una cooperativa con scopo mutualistico o con natura, eccezionalmente e patologicamente, lucrativa, con conseguente irragionevole diversificazione del regime applicabile a fattispecie sostanzialmente assimilabili, con conseguente violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 che vieta il trattamento normativo differenziato in relazione a fattispecie similari.
La previsione delle soglie di fallibilità costituisce istituto informato ad un evidente favore per i soggetti societari, ponendo limiti sia oggettivi (art. 15 l.f.), sia soggettivi (art. 1) alla sottoponibilità a procedure concorsuali; venendo, dunque, in rilievo anche il favor debitoris, quale principio generale che permea l’ordinamento fallimentare nella sua attuale configurazione, così come la stessa novella introduttiva del Codice della crisi dell’impresa.
Non è peregrino sostenere un’interpretazione, in via analogica, delle norme sulle soglie su ricavi e attivi alla cui applicazione non può ostare lo scopo mutualistico che è tipico delle cooperative, il tipo cooperativa – anche quando di natura sociale, di cui taluni autori a evidenziano il ruolo di tertium genus, accanto alla impresa agricola e commerciale, con la denominazione di impresa sociale - non escludendo il perseguimento di ricavi e, dunque, di utili, ma solo la loro distribuzione fra i soci, almeno oltre i limiti normativamente sanciti.
Quanto alla novella, introduttiva del Codice dell’impresa e abrogativa del fallimento, la disciplina della l.c.a. è destinata a rimanere in larga misura identica a quella dettata dalla l.f. salvo un adattamento "particolare" alle misure d'allerta, consistente nel fatto che la liquidazione coatta amministrativa trova applicazione in particolare per le cooperative e le imprese sociali salvo, per le prime svolgenti attività commerciale, la possibilità di accedere alla liquidazione giudiziale qualora questa procedura venga attivata per prima. (Antonio I. Natali) (riproduzione riservata)