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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29000 - pubb. 12/04/2023.

Ristrutturazione del consumatore: ammissibile il deposito del ricorso a cura del legale del debitore


Tribunale di Roma, 14 Febbraio 2023. Est. Genna.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Legittimazione al deposito dell’istanza – Difensore del debitore – Sussistenza


Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, il ricorso depositato dal legale del debitore e non dall'OCC non determina l'inammissibilità dello stesso né alcuna altra sanzione processuale, atteso che: (i) né l’art. 68 CCII né altre norme sanzionano con l'inammissibilità la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore non depositata telematicamente dall'OCC né prevedono al riguardo altre sanzioni processuali; (ii) il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente, sia con l'assistenza di un legale e in tal caso non si vede per quale ragione non possa essere quest'ultimo a provvedere al deposito del ricorso; (iii) è ragionevole ritenere, invece, che debba essere l'OCC a inoltrare telematicamente il ricorso quando il sovraindebitato non si avvale dell'assistenza di un difensore ed in questo caso dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un suo documento di riconoscimento (v. Tribunale Bologna 27.09.2022). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

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