Liquidazione Controllata: debitoria minima per l’apertura
Tribunale di Lucca, 11 Ottobre 2023. Pres. Giuntoli. Est. Capozzi.
Liquidazione Controllata – Apertura – Limite minimo di € 50.000 – Ammontare del credito del procedente – Esclusione
Il limite minimo del credito per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, indicato all’art. 268 c.2 CCII, è riferito all’ammontare complessivo dei debiti emersi all’esito della relativa istruttoria, non già al credito del procedente. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie in cui il creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata sulla base di un credito pari ad € 16.783; il tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accertato sommariamente l’esistenza di una debitoria superiore al limite di € 50.000 previsto dalla legge]
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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