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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30047 - pubb. 07/11/2023.

Efficacia della clausola compromissoria stipulata dall'investitore


Appello di Firenze, 19 Ottobre 2023. Pres. Delle Vergini. Est. Condemi.

Arbitrato - Art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007 - Ambito di applicazione


Clausola compromissoria stipulata dall’investitore nella vigenza dell’ art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007 in violazione dei suoi requisiti - Conseguenze - Invalidità parziale


La disposizione dell’art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007 secondo cui «la clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l’intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta» non trova esclusiva applicazione per i procedimenti arbitrali davanti alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob, in quanto una tale lettura restrittiva della disposizione non trova conforto nella sua lettera, che in alcun modo la autorizza, riferendosi a una generica «clausola compromissoria» ed ingenererebbe inevitabilmente dubbi d’irragionevole disparità di trattamento che troverebbero difficile giustificazione alla stregua della ratio sottesa alla norma la quale consiste nell’evitare che l’investitore, nel sottoscrivere il contratto, non abbia piena consapevolezza della presenza del vincolo compromissorio.


La clausola compromissoria stipulata dall’investitore nella vigenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007 senza i crismi normativamente ivi previsti è affetta da nullità parziale, restando irrilevante che la disposizione sia stata successivamente abrogata, in quanto l’effetto invalidante che l’ha attinta si è prodotto al momento stesso in cui la clausola è stata pattuita. (Luca Zamagni e Matteo Acciari) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari – Axiis Network Legale