Liquidazione del compenso dell’avvocato e ingiustificato arricchimento del fallimento
Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2023, n. 27586. Pres. Cristiano. Est. Perrino.
Fallimento – Difensore – Determinazione del compenso – Liquidazione del giudice della causa e liquidazione del giudice delegato – Differenza – Ingiustificato arricchimento della massa
Nel contesto di un fallimento, se il giudice della causa ha stabilito un compenso per spese legali superiore a quello successivamente liquidato dal giudice delegato, e tale decisione è passata in giudicato, l'avvocato ha il diritto di chiedere la differenza come un ingiustificato arricchimento della massa fallimentare. Tuttavia, il diritto a ricevere tale differenza è condizionato all'effettivo ricevimento della somma maggiore da parte del curatore fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ecco il principio di diritto enunciato dalla Corte:
“In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 l.fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d’ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all’effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto.”