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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30224 - pubb. 01/12/2023.

Decorso del termine per la domanda di esdebitazione in caso di chiusura del fallimento con giudizi pendenti


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 30 Maggio 2023. Pres., est. Quaranta.

Fallimento – Chiusura – Giudizi pendenti – Esdebitazione


In base all'articolo 118 l.f. novellato nel 2015, il quale disciplina la chiusura del fallimento in presenza di giudizi pendenti, se l’esito di questi consente una soddisfazione parziale dei creditori, il debitore può avviare la procedura di esdebitazione entro un anno dal riparto che ha permesso di soddisfare tale condizione.


Se la condizione di soddisfazione parziale si verifica con la chiusura anticipata del fallimento, si applica la regola generale dell'art. 143, comma 1, che permette al debitore di richiedere l'esdebitazione entro un anno dalla chiusura della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)