Tribunale Reggio Emilia: i litisconsorti necessari nell’opposizione all’esecuzione
Tribunale di Reggio Emilia, 16 Novembre 2023. Pres. Parisoli. Est. Malgoni.
Pignoramento presso terzi – Opposizione all’esecuzione – Provvedimenti cautelari – Reclamo cautelare – Litisconsorzio necessario del terzo pignorato – Avviso di avvenuta iscrizione a ruolo – Assenza di notifica dell’avviso – Assenza di deposito della notifica dell’avviso – Inefficacia nei confronti del terzo pignorato – L’opposizione deve essere proposta solo nei confronti dei terzi nei confronti dei quali il pignoramento è efficace – Reclamabile ex art. 669-terdecies l’ordinanza che rigetti l’istanza di sospensione dell’esecuzione per presunta pretermissione del terzo pignorato
Nell’opposizione all’esecuzione c.d. successiva (Art. 615, 2° comma, c.p.c.) sono litisconsorti necessari, oltre al creditore procedente e agli eventuali intervenuti, unicamente i terzi pignorati che abbiano ricevuto l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ex art. 543, 5° comma, c.p.c. Il congegno disciplinato dalla novella introduce un effetto automatico di liberazione dal vincolo a far data dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento nel caso in cui il creditore procedente non provveda all’informativa mediante la prescritta notificazione e non ne faccia tempestivo deposito entro quel termine. È reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies, c.p.c., il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti l’istanza di sospensione dell’esecuzione sul presupposto che il decreto di fissazione udienza ex art. 618, 1° comma, c.p.c., non sia stato notificato al terzo pignorato non raggiunto dall’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. (Gianmaria Bianchi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Gianmaria Bianchi del Foro di Reggio Emilia