ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30331 - pubb. 19/12/2023.

Quando il curatore fallimentare indica ai debitori del fallimento un conto corrente personale, anziché quello della procedura, per il versamento delle somme dovute


Cassazione penale, 03 Ottobre 2023, n. 45092. Pres. De Amicis. Est. Giorgi.

Curatore fallimentare – Peculato – Truffa – Distinzione – Fattispecie


La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 ottobre 2023, ha confermato la condanna di un curatore fallimentare per il reato di peculato.


Il curatore, in violazione delle disposizioni di legge, aveva indicato ai debitori del fallimento un conto corrente personale, anziché quello della procedura, per il versamento delle somme dovute. Dopo aver ricevuto le somme, il curatore se ne era appropriato, destinandole a fini personali.


La Corte ha ritenuto che la condotta del curatore integrasse il reato di peculato, in quanto egli si era appropriato di somme di denaro che erano comunque nella sua disponibilità per ragione dell'ufficio pubblico ricoperto, precisando che “quando una prestazione di denaro sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della relativa consegna, quantunque diverse da quelle previste o consentite dalla normativa di riferimento o dagli assetti organizzativi dell'ufficio, e benché suggerite dal pubblico agente infedele, non incidono sulla legittimità dell'acquisizione del denaro al patrimonio dell'ente pubblico ai fini della configurabilità del delitto di peculato. Sicché, se costui, dopo averle comunque ricevute in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri, commette il reato di peculato e non quello di truffa aggravata (Sez. 6, n. 26081 del 28/04/2004, Torregrossa, Rv. 229743; Sez. 6, n. 12306 del 26/02/2008, Salzano, Rv. 239212; Sez. 6, n. 4668 del 14/01/2010, Micciché, Rv. 245856; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278).
Principio giurisprudenziale, questo, che ha trovato peraltro puntuale e specifica conferma con riguardo alla figura del curatore fallimentare quanto alla differenza tra la ipotesi di peculato, di cui all'art. 314 cod. pen., e quella di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, di cui all'art. 230 I. fall. (Sez. 6, n. 4472 del 03/02/2000, Biasizzo, Rv. 220516; Sez. 6, n. 41094 del 18/09/2013, Albanese, Rv. 256682; Sez. 6, n. 18031 del 30/03/2022, Peluso, Rv. 283156). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)